FASE – GLI ACQUIRENTI VENGONO INFORMATI DELLA CESSIONE. La prima fase della procedura di acquisto consiste nell’informare i potenziali acquirenti che la cedente (definita “originator”) ha intenzione di cedere i propri crediti. Alla data odierna non esiste ancora una procedura istituzionale che consenta ai soggetti interessati all’acquisto di informarsi in modo trasparente sui crediti messi in vendita. Più di una volta, nei meeting di settore, la BCE si è espressa su questo tema suggerendo agli operatori di creare una piattaforma digitale che favorisca la compravendita dei crediti npl. In assenza di una piattaforma ufficiale, i fondi di investimento o le società interessate all’acquisto si informano sulle prossime operazioni di cessione tramite dei soggetti che svolgono il ruolo di intermediari.
FASE – SVOLGIMENTO DELLA DUE DILIGENCE. Dopo aver conosciuto i dati generali della cessione, gli acquirenti possono manifestare un interesse ad esaminare il portafoglio di crediti ceduti. La due diligence (che in inglese significa “dovuta diligenza”) è l’attività di analisi e raccolta dati con cui si valuta la convenienza dell’affare. In questo modo la cedente consente ai soggetti interessati all’acquisto di esaminare una porzione del portafoglio prossimo alla vendita. L’esame può avvenire sia attraverso un accesso presso gli archivi in cui sono contenuti i documenti delle singole pratiche, sia attraverso un accesso ad una stanza virtuale denominata “VDR” ovvero “virtual data room”. Al termine della fase di due diligence gli acquirenti esaminano i dati delle pratiche analizzate e, attraverso delle proiezioni economiche, attribuiscono un prezzo al portafoglio.
FASE – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. Se un acquirente ha valutato positivamente il portafoglio messo in vendita, allora sarà interessato all’acquisto. Per questo motivo si usa abitualmente fissare due termini temporali entro le quali gli acquirenti dovranno formulare le offerte. Il primo termine consente agli acquirenti di formulare le offerte “non vincolanti”, cioè quelle offerte che non vincolano giuridicamente il proponente ad acquistare il portafoglio di crediti. Superato questo primo termine delle offerte non vincolante, si apre un secondo termine per la presentazione delle offerte vincolanti. n genere questa è la fase più delicata, poiché l’acquirente che partecipa a questa attività si impegna giuridicamente a formulare un’offerta di acquisto per diventare il nuovo proprietario del portafoglio. Dopo la presentazione delle offerte la cedente procede con “l’apertura delle buste”. Una volta consegnate le offerte vincolanti la cedente esamina le offerte e solitamente accetta quella economicamente più vantaggiosa.
FASE – REDAZIONE DEL CONTRATTO DI CESSIONE. Dopo aver aperto le buste, e dopo aver accettato l’offerta più vantaggiosa, i due protagonisti dell’operazione si impegnano reciprocamente attraverso la stesura di un contratto di cessione. Il contratto di cessione viene stipulato attraverso delle procedure differenti, che variano molto a seconda dell’identità delle parti e della nazionalità dell’acquirente. Infatti è molto frequente che l’acquirente del portafoglio sia una società o un fondo estero. In genere la stesura del contratto è un’attività molto complessa e delicata. All’interno dell’accordo vengono definiti tutti i dettagli dell’operazione, come il perimetro delle posizioni cedute ed il compenso per la conclusione dell’affare. Inoltre dentro il contratto è possibile inserire le cosiddette “clausole di retrocessione”, ovvero quelle clausole che consentono all’acquirente di ottenere il rimborso dell’importo speso per una singola pratica.