Area Legale

CEC, avvalendosi della collaborazione di qualificati professionisti interni all’azienda, è in grado di curare per conto della propria clientela l’intero processo di recupero del credito  sia nella fase stragiudiziale che nella fase giudiziale.

Il legal department e il suo network di permette l’avvio delle azioni legali fornendo un preventivo parere professionale sulla fattibilità dell’azione.

Il servizio Legal include le seguenti attività:
1. parere in merito ad un’eventuale azione legale e possibilità di successo;
2. accesso al nostro network locale che include avvocati ed esperti;
3. specifiche attività di supporto (ufficiale giudiziario, azione legale e pignoramento);
4. assistenza durante l’intera procedura.

Con la sottoscrizione di un contratto di “servicing”  CEC assume in gestione  le attività di recupero del credito di specifici portafogli  derivanti in particolare da:
1. crediti  leasing non risolti;
2. crediti commerciali;
3. crediti da procedure concorsuali.

Fasi del Recupero Giudiziale

Generalmente l’attività di recupero del credito si articola in una serie di fasi, per cui se una fase non produce l’effetto sperato (il recupero del credito) si passa a quella successiva.

FASE 1 – DIFFIDA DI PAGAMENTO
La diffida di pagamento altro non è che un’intimazione a provvedere al pagamento di quanto dovuto inviata al debitore dal legale munito di mandato, a mezzo raccomandata. Per CEC questa prima fase viene affidata ai legali nel momento in cui il recupero stragiudiziale non ha sortito effetti. Nel corso degli anni CEC ha perfezionato dei contenuti e delle procedure relative alla diffida di pagamento.

FASE 2 – DECRETO INGIUNTIVO
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal Giudice che chiede alla parte debitrice di provvedere al pagamento: Per poter essere emesso ha bisogno che il credito sia fondato su prove documentali come ad esempio: fatture, bolle di accompagnamento, etc. Una volta notificato al debitore, lo stesso ha la possibilità di opporsi entro 40 giorni.

FASE 3 – ATTO DI PRECETTO
L’atto di precetto è uno strumento che può essere utilizzato da chi sia in possesso di un titolo esecutivo. In seguito alla notifica dell’atto di precetto, il debitore ha non meno di 10 giorni per procedere al pagamento delle somme dovute. In caso contrario, il creditore può richiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento dei beni del debitore fino al completo soddisfacimento del proprio credito.

FASE 4 – PIGNORAMENTO
Se, trascorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, il debito non è ancora stato saldato, il creditore può richiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento in danno del debitore, per effetto del quale  determinati beni del debitore vengono congelati (mediante una indisponibilità giuridica ovvero di fatto) per essere in seguito sottoposti a vendita giudiziaria fino al saldo del credito azionato.

FASE 5 – ISTANZA DI VENDITA
In seguito al pignoramento, i beni del debitore possono essere venduti con o senza procedura di incanto sotto la direzione del Giudice dell’esecuzione. Il creditore potrà così soddisfarsi sul ricavato delle vendite giudiziarie in ragione del proprio titolo di credito. L’istanza di vendita può essere depositata dopo 10 giorni e non oltre i 90 giorni dalla notifica di pignoramento.

FASE 6 – INTERVENTI IN PROCEDURE ESECUTIVE
CEC con il suo ufficio legale ha acquisito una consolidata esperienza in materia di recupero crediti, assistenza professionale per il recupero di crediti insoluti in ambito sia stragiudiziale che giudiziale nei confronti di privati, aziende o professionisti. Nell’esecuzione di una procedura in essere nei confronti di un debitore si possono inserire altri creditori.